A chi è rivolto
Richieste di accesso agli atti ex L. 241/90 (c.d. accesso documentale)
Richieste di accesso agli atti ex L. 241/90 (c.d. accesso documentale)
Richieste di accesso agli atti ex L. 241/90 (c.d. accesso documentale)
L'accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
La richiesta può essere inviata, oltre che all'ufficio che detiene stabilmente l'atto, anche all'URP, che provvederà ad individuarlo ed a trasmettere l'istanza.
Conclusione tramite silenzio assenso: noConclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no30 gg
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