REGOLAMENTO CONSULTA DEI GIOVANI COMUNE MARTINA FRANCA
Art. 1 - Istituzione
E' istituita dal Comune di Martina Franca in via sperimentale, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 in data 25 ottobre 2012, la "CONSULTA DEI GIOVANI" comunale quale organismo deputato alla condizione giovanile, al fine di favorire la partecipazione dei medesimi alle iniziative civiche ed alla amministrazione comunale.
Art. 2 - Fini
La CONSULTA DEI GIOVANI:
Art. 3 - Organi
Sono organi della Consulta Dei Giovani: l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, l'Ufficio di Presidenza ed eventuali Commissioni di Lavoro.
Art. 4 - L'Assemblea ed Elezioni
Sono componenti dell'Assemblea i cittadini residenti nel Comune di Martina Franca eletti nella data delle elezioni indetta dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili, di età compresa tra i 14 e i 25 anni.
Compito dell'Assemblea è:
Art. 4.1 - Elezioni nelle scuole
L'Assemblea è costituita da nove rappresentanti eletti nelle seguenti scuole:
Gli alunni frequentanti le suddette scuole, all'interno delle stesse, potranno eleggere un rappresentante per Istituto, scegliendolo da un elenco di candidature interne a ciascuna scuola. . Nel caso in cui non dovessero pervenire le candidature di una scuola , la stessa non sarà rappresentata all' interno della consulta. L'elezione deve avvenire in apposito luogo messo a disposizione dall'Istituto scolastico. L'elenco dei candidati deve essere comunicato all'Amministrazione comunale da ciascun istituto entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, comunicata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili. Ogni giovane esprime una sola preferenza su apposita scheda fornita dall'Amministrazione comunale.
Art. 4.2 – Elezioni "in città"
L'Assemblea è inoltre costituita da:
Godono dei diritti di elettorato attivo tutti i cittadini residenti nel Comune di Martina Franca di età compresa tra i 14 e i 25 anni. Ogni giovane esprime una sola preferenza su apposita scheda fornita dall'Amministrazione Comunale, scegliendo da un elenco di candidature. Le operazioni di voto hanno luogo nel giorno (o nei giorni) stabilito e si protraggono al massimo per la durata di 8 ore. Lo spoglio delle schede viene effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni. Le operazioni elettorali sono espletate da una Commissione Elettorale di tre membri, di cui uno è il Sindaco o suo delegato, che la presiede e due Funzionari comunali. In caso di dimissioni di un rappresentante della Consulta viene surrogato dal primo dei non eletti; in mancanza di non eletti si procede ad ulteriore votazione. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più giovane.
Art. 5 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario.
Il Presidente della Consulta dei Giovani è di diritto l'Assessore alle Politiche giovanili.
Il Presidente rappresenta la Consulta dei giovani; è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno della Consulta, convoca, presiede e coordina le adunanze; cura la programmazione dell'attività della Consulta e il calendario delle sue riunioni; cura la formazione dell'ordine del giorno; assicura il collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione comunale. Il Vicepresidente e il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, assume le funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.
Art. 6 – L'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è composto da Presidente, Vice Presidente e da 3 membri eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente nomina inoltre all'interno dell'Ufficio di Presidenza 5 collaboratori tra gli eletti che intratterranno rapporti con gli organi istituzionali, coordineranno l'attività dell'Ufficio, cureranno l'aspetto comunicativo/mediatico, relazioneranno alla Consulta, su richiesta del Presidente, parteciperanno alla stesura delle relazioni annuali.
Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea.
La Consulta dei Giovani è convocata dal Presidente di propria iniziativa o dalla maggioranza dei componenti d'Assemblea.
L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta dei Giovani sia il Sindaco che l' Assessore alle Politiche Giovanili.
L'ordine del giorno della Consulta dei Giovani è predisposto dal Presidente di concerto con l'Ufficio di Presidenza oppure su richiesta di un terzo dei componenti della Consulta.
La Consulta dei Giovani può richiedere che partecipino in forma gratuita ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o Funzionari Comunali. Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.
Art. 8 - Modificazioni del Regolamento
Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione su proposta della Giunta Municipale
Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.
La seduta dell'Assemblea sono pubbliche e sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che deve avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti l'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.
Art. 10 - Sede.
La sede della Consulta dei Giovani è il Municipio. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio. L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.
Art. 11 - Prima riunione.
La Consulta dei Giovani è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.
Art. 12 - Durata.
La Consulta dei Giovani in via sperimentale resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti solo una volta.
Art. 13- Regolamento
La Consulta dei Giovani si avvale - tramite il suo Presidente - per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerente i suoi fini istituzionali, delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Martina Franca.
Unitamente all' ODG (la pubblicazione avverrà tramite affissione all'albo pretorio del Comune), la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata tramite avviso telefonico/email ai membri della Consulta con almeno tre giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo, con la stessa modalità di cui sopra.
Le relazioni annuali redatte dal Presidente devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei membri della Consulta. Tali relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta e/o dell'Ufficio di Presidenza.
All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
Art. 14 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda alle leggi, normative e regolamenti vigenti. La Consulta si adegua altresì alle direttive stabilite dalle eventuali reti di coordinamento nazionale e regionale, con la riserva di ratifica in un arco di tempo non superiore ad un anno.