Notizie dal Comune

Ordinanza Sindacale n. 59/2020

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amministrazione
26.11.2020

Il Sindaco Franco Ancona, con ordinanza n. 59 del 26/11/2020 ha disposto quanto segue:

  • dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente è vietata la circolazione su tutto il territorio comunale. Restano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute, situazioni di necessità, nei limiti previsti dalla presente ordinanza;
  • dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente per il settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, fornelli pronti, focaccerie, pizzerie e simili…) è vietato il servizio di vendita per asporto. Resta consentito sino alle ore 00.00 il servizio di ristorazione a domicilio;
  • dalle ore 5.00 alle ore 19.00 è vietata la permanenza o lo stazionamento di persone su strade, piazze e aree pubbliche o private aperte al pubblico di tutto il territorio cittadino, salvo se motivati da ragioni di stretta necessità o legate allo svolgimento o alla fruizione dei servizi consentiti dalla normativa vigente sul territorio nei limiti previsti dalla presente ordinanza;
  • dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente sono sospese tutte le attività professionali, ad esclusione di quelle sanitarie e parasanitarie. Restano consentite dalle ore 19.00 tutte le attività che non comportino la presenza di clientela;
  • dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno seguente sono sospese le attività artigianali e commerciali, ad esclusione del settore alimentare, di tabacchi, farmacie e parafarmacie e carburanti. Restano consentite, purché non comportino contatto con o accesso della clientela, la preparazione dei prodotti, la pulizia, il carico e scarico delle merci e quant’altro necessario al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività negli orari consentiti;
  • dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente è vietata l’attività di vendita in tutti i distributori automatici h 24 di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, con esclusione degli impianti per il trattamento e vendita delle acque, comunemente denominati “Case dell’acqua”. Restano consentite, purché non comportino contatto con o accesso della clientela, la preparazione dei prodotti, la pulizia, il carico e scarico delle merci e quant’altro necessario al fine di consentire il regolare  svolgimento dell’attività negli orari consentiti.

 

Le suddette disposizioni si applicano su tutto il territorio comunale a partire da venerdì 27 novembre e fino a tutto giovedì 3 dicembre.

Allegato: ordinanza n. 59.pdf (144 kb) File con estensione pdf

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